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Indennità di mancato preavviso

Riferimenti normativi

Articolo 2118 del Codice Civile

 

Disciplina

Quando datore di lavoro e dipendente non rispettano – rispettivamente – il preavviso di licenziamento e dimissioni devono corrispondere alla controparte un’indennità sostitutiva:

l’Indennità di mancato preavviso licenziamento e dimissioni.

L’indennità sostitutiva del preavviso va pagata sia dal datore di lavoro che dal dipendente qualora questi non rispettino le regole previste dal nostro ordinamento per il licenziamento e le dimissioni.

 

Salvo determinati casi, infatti, il nostro ordinamento non ammette licenziamento o dimissioni “ad nutum”: è obbligatorio quindi sia per il datore di lavoro che per il dipendente comunicare la propria intenzione di mettere fine anticipatamente al rapporto di lavoro con un congruo preavviso, il quale è indicato dal CCNL di riferimento e varia a seconda dell’anzianità di servizio del dipendente e dal suo ruolo in azienda.

Qualora non vengano rispettate le regole concernenti il preavviso sarà necessario versare alla controparte (il datore di lavoro nel caso delle dimissioni, il dipendente per il licenziamento) un’indennità sostitutiva per il mancato preavviso.

 

Quanto  al calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, la legge prevede che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Quindi, per calcolare l’importo dell’indennità bisogna in primo luogo individuare qual è il preavviso che si dovrebbe rispettare che è descritto generalmente dal CCNL di riferimento.

 

Una volta appreso il parametro di riferimento bisogna capire quanto preavviso è stato rispettato: in caso di licenziamento o dimissioni immediate il preavviso è pari a zero e di conseguenza bisogna riconoscere l’indennità sostitutiva per intero. Se invece un lavoratore ha smesso di lavorare con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza del preavviso, l’indennità sostitutiva si calcola su una sola giornata di lavoro.

L’indennità sostitutiva è pari a tutti i diritti che sarebbero maturati qualora durante il preavviso il dipendente avesse lavorato.

Si tiene conto quindi dello stipendio che questo avrebbe percepito, comprensivo di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, ogni altro compenso di carattere continuativo.

Non viene compreso nel calcolo, invece, quanto corrisposto dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese, mentre vanno computati vitto e alloggio.

Qualora il rapporto di lavoro venga retribuito tutto – o per una buona parte – con provvigioni o premi di produzione, per l’indennità di preavviso si tiene conto della media di quanto percepito negli ultimi tra anni di servizio o comunque nel minor tempo di servizio prestato.

 

Ovviamente, in caso di mancato preavviso di dimissioni è il dipendente a dover pagare al datore di lavoro un importo pari a quanto avrebbe percepito qualora avesse lavorato nel periodo di mancato preavviso. Parimenti, nel caso contrario, è il datore di lavoro a doverlo riconoscere al dipendente per il mancato preavviso di licenziamento.

 

Questa indennità sostitutiva di preavviso, tuttavia, non sempre è dovuta: ci sono dei casi, infatti, in cui dimissioni e licenziamento possono essere immediati, senza quindi dover rispettare i tempi del preavviso; possono, dunque, essere immediati.

Per il datore di lavoro vi è la possibilità di licenziare in tronco il dipendente in caso di licenziamento per giusta causa, ossia quando il dipendente si rende colpevole di un comportamento talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro anche solo per un altro giorno.

Non è così invece per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come ad esempio il fallimento aziendale: anche in questo caso, quindi, l’indennità di mancato preavviso va eventualmente riconosciuta al dipendente.

Nel caso del dipendente, invece, non va rispettato il preavviso per le dimissioni per giusta causa (per esempio: dimissioni per mancato pagamento dello stipendio; dimissioni per mancato versamento dei contributi; dimissioni per comportamento ingiurioso verso il lavoratore; dimissioni per pretesa di prestazioni illecite; dimissioni per molestie sessuali dimissioni per demansionamento; dimissioni per mobbing)

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