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Inventario

Riferimenti normativi

Articoli 52, 64, 362, 778-780 del Codice Civile.

 

Disciplina

L’inventario rappresenta sia la procedura consistente nella descrizione e identificazione catastale (v. Catasto) degli immobili (v. Beni immobili) e nella descrizione e stima dei beni mobili (v. Beni mobili), conteggio del denaro, etc., sia l’atto in cui si attesta la consistenza e l’entità in atto di un patrimonio (v. Patrimonio).

 

In generale, la redazione dell’inventario viene richiesta con scopo cautelare in quei casi in cui un soggetto amministra beni altrui oppure ha una amministrazione limitata di beni propri.

 

Si spiega così la necessità di redigere l’inventario dei beni dell’assente (v. Assenza), nel cui possesso vengono temporaneamente immessi i suoi presunti eredi; l’inventario dei beni di colui che sia presuntivamente morto (v. Morte presunta); per il tutore, sussiste l’obbligo nei 10 giorni successivi a quello in cui ha avuto notizia della nomina di procedere all’inventario dei beni dell’incapace (v. Incapace); l’inventario è poi necessario, come dice l’espressione stessa, in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (v. Accettazione con beneficio di inventario). L’inventario è, infine, necessario in caso di circolazione di azienda (v. Azienda).

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