Accedi

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

(v. Responsabilità patrimoniale o generica)

Riferimenti normativi

Articoli 2740, 290 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

I creditori hanno interesse a conservare i beni del debitore.

Il principio di responsabilità patrimoniale non può, infatti, significare l’impossibilità del debitore di disporre dei suoi beni: sarebbe un limite sproporzionato rispetto alle finalità della garanzia oltre che un intralcio alla circolazione dei beni e una limitazione che annullerebbe la libertà.

 

Debitore e creditore sono tenuti a comportarsi secondo correttezza; dunque, il debitore (riguardo alla garanzia generica) non deve porre in pericolo l’eventuale soddisfazione della pretesa creditoria e al creditore spettano dei poteri che rendono possibile il suo intervento quando il debitore metta in pericolo la garanzia generica.

La legge lascia libero il debitore di disporre dei propri beni, ma consente al creditore di intervenire nel caso in cui il debitore metta in pericolo il soddisfacimento del credito, attraverso i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale cioè: 

 

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha affermato che l’azione revocatoria ordinaria (actio pauliana) si inserisce nell’ambito del sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, essendo uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.. Tale istituto determina la declaratoria di inefficacia di un atto o di un pagamento, attraverso una pronuncia di tipo costitutivo, con la conseguente inopponibilità o scioglimento del rapporto giuridico intercorso tra il debitore ed il terzo destinatario dell’atto e del pagamento, in modo da far rientrare il bene oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore.

 

Quanto all’azione surrogatoria, essa conferisce al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui e, trattandosi di un’interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo, ha carattere eccezionale e richiede necessari requisiti. Presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione surrogatoria è la qualità di creditore e l’esistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione. Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale.

 

Conseguentemente, secondo la giurisprudenza più recente, non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale. Deve sussistere, inoltre, un atteggiamento di inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale.

 

Questo comportamento omissivo deve essere tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni dei creditori, ossia compromettere la capienza del patrimonio e i diritti dei creditori al soddisfacimento di tutti i crediti. Qualora il debitore non sia o non possa più considerarsi inerte, essendosi attivato con comportamenti idonei e sufficienti per esprimere la propria volontà, viene a mancare il presupposto affinché il creditore possa a lui sostituirsi.

 

A quest’ultimo non può, infatti, essere consentito di sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell’ambito di un determinato rapporto, né può essergli consentito di contestare, sostituendosi al debitore stesso e denunziandone le scelte, l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti alle stesse dall’ordinamento. Inoltre, i diritti o le azioni che ammettono la surrogatoria, devono avere necessariamente contenuto patrimoniale poiché solo questi diritti sono correlati a determinare la garanzia generica del creditore, e natura non personale, poiché la valutazione sull’opportunità dell’esercizio dei diritti personali è rimessa esclusivamente al loro titolare.

Corsi Correlati