Riferimenti normativi
Articoli 30, 31 e 37 della Costituzione italiana
Articoli 315 e ss. del Codice Civile
Il minore è la persona fisica (v. Persona fisica e persona giuridica) che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.
La legge accorda una particolare tutela al minore.
Il minore, fino al compimento della maggiore età, è soggetto alla responsabilità dei genitori e in loro assenza a tutela (v. Tutela dei minori).
Il minore è incapace di agire (v. Capacità di agire ed Incapaci), ma non è privo di capacità giuridica (v. Capacità giuridica): esso può, dunque, essere titolare di diritti su beni e può sorgere la necessità di essere rappresentato nel compimento di attività giuridiche.
Rappresentanti legali del minore e amministratori dei suoi beni sono congiuntamente i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (v. Responsabilità genitoriale), o quello che in via esclusiva la esercita.
I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Quanto al potere-dovere dei genitori sulla rappresentanza e amministrazione dei beni del minore, occorre fare alcune considerazioni.
I genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o quello dei genitori che l’esercita in via esclusiva hanno determinati poteri con riferimento agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Solo gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da un solo genitore, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
In caso di disaccordo tra i genitori circa il compimento di un atto, o quando le decisioni dei genitori, prese di comune accordo, siano poi esercitate in maniera difforme, sarà possibile rivolgersi al tribunale, cioè secondo le regole previste in caso di contrasti nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Oltre all’esercizio congiunto dei poteri di rappresentanza e amministrazione, vi è la possibilità dell’esercizio disgiunto di tali poteri per gli atti di ordinaria amministrazione.
Quando si tratti di atti di straordinaria amministrazione, in questi casi non solo non è possibile l’esercizio disgiunto, ma anche le decisioni prese di comune accordo tra i genitori dovranno rispettare ulteriori requisiti.
I genitori, infatti, solo in presenza di necessità o utilità evidente del figlio e dopo l’autorizzazione concessa dal giudice tutelare, possono:
– alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;
– accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni;
– procedere allo scioglimento di comunioni;
– contrarre mutui o locazioni ultranovennali;
– compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione;
– promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti.
Se si tratta di riscossione di capitali, la riscossione da parte dei genitori è possibile solo con l’autorizzazione del giudice tutelare che ne determina l’impiego.
È possibile che il minore si trovi ad essere titolare di un’impresa commerciale, magari per averla ricevuta in eredità. In questi casi l’esercizio dell’impresa commerciale non può essere continuato se non con: parere del giudice tutelare; successiva autorizzazione del tribunale.
Il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza presentata dei genitori per la gestione dell’impresa.
I genitori che esercitano la responsabilità genitoriale non possono:
– rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore, neppure se li acquistano all’asta pubblica. Se effettuati, possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.
– diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Il mancato rispetto della disciplina prevista in tema di rappresentanza ed amministrazione e delle relative autorizzazioni in materia di minori comporta che tutti questi atti sono annullabili su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, del figlio o dei sui eredi o aventi causa.
Per quanto riguarda la legittimazione del figlio all’azione di annullamento, sia in questo caso che in quelli precedenti, è chiaro che questi potrà agire quando avrà acquistato la piena capacità di agire con il rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione
I genitori possono compiere senza autorizzazione del giudice tutelare, in qualche caso anche da soli, gli atti di ordinaria amministrazione.
E’ necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, invece, per gli atti di straordinaria amministrazione.
Per gli atti relativi alla continuazione di un’impresa è necessario il parere del giudice tutelare e l’autorizzazione del tribunale.
Laddove vi sia un conflitto di interessi tra figlio minore e genitori o i genitori non vogliono o non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio.
In entrambe le ipotesi, sarà necessario nominare un curatore speciale.
Sorge conflitto d’interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale: il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale, ma se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione: il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti