Riferimenti normativi
Articoli 84, 390 e ss. del Codice Civile
L’emancipazione è un istituto in forza del quale in capo a un minorenne, che però abbia compiuto i 16 anni di età, viene riconosciuta una limitata capacità di agire.
Si definisce emancipato il minore che è stato autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio.
Di per sé, il minore emancipato acquista una limitata capacità d’agire.
Essa però si amplia molto in caso di autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale.
L’emancipazione può essere disposta dal tribunale, su istanza dell’interessato, solo se sussistono gravi motivi e dopo aver:
– accertato la maturità psico-fisica del minore,
– accertato la fondatezza delle ragioni a sostegno dell’istanza,
– sentito il pubblico ministero e i genitori o il tutore del minore.
L’emancipazione determina il riconoscimento di una limitata capacità di agire ai minorenni.
Al minore emancipato il nostro ordinamento riconosce una serie di facoltà.
L’emancipazione permette innanzitutto al minorenne di contrarre matrimonio (v. Matrimonio).
Egli, inoltre, può compiere liberamente tutti gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione mentre, per quelli che la eccedono, la possibilità di compierli è subordinata al consenso del curatore e all’autorizzazione del giudice tutelare.
Il minore emancipato può inoltre riscuotere capitali con l’assistenza del curatore e sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio come attore e come convenuto, con un curatore nominato dal giudice.
Il minore emancipato può infine essere autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale anche senza l’assistenza del curatore, previa autorizzazione del tribunale data dopo aver ottenuto il parere del giudice tutelare e sentito il curatore stesso.
Il minore emancipato può accettare l’eredità (v. Eredità) che gli è devoluta solo con beneficio di inventario (v. Eredità – Accettazione con beneficio di inventario). Se l’accettazione non è beneficiata, si considera priva di effetti e il minore non acquista la qualità di erede.
Per l’accettazione è poi necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, fatta ottenuto il consenso del curatore.
I minori emancipati, infine, possono compiere donazioni (v. Donazione) ma esclusivamente nell’ambito di una convenzione matrimoniale (v. Convenzione matrimoniale).
Il minore emancipato può essere interdetto (v. Interdizione).
I presupposti per l’interdizione sono che il minore si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi e che il provvedimento sia necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
Giurisprudenza
In tema di emancipazione del minore, l’art. 390 c.c. prevede che qualora il minore contragga matrimonio è emancipato di diritto e, pertanto, acquista la piena capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre invece necessita dell’assistenza di un curatore per la riscossione di capitali e per stare in giudizio, nonché della rappresentanza del curatore medesimo per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 394 c.c.