Riferimenti normativi
Articoli 58 e ss. del Codice Civile
La dichiarazione di morte presunta costituisce una modo di accertamento indiretto della morte naturale di un individuo.
La legge, infatti, oltre ai mezzi diretti previsti per l’accertamento della stessa (constatazione dell’evento a mezzo di organi dello Stato a ciò preposti e redazione dell’atto di morte), predispone anche altri strumenti che si avvalgono della presenza di gravi indizi per poter risalire al fatto naturale della morte.
Tra acquisti rientra la dichiarazione di morte presunta, ovvero il procedimento sfociante in una pronuncia del Tribunale, attraverso il quale una persona viene ritenuta morta dall’ordinamento, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall’ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo determinato.
La legge, in particolare, prevede che quando sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente (v. Assenza), il tribunale competente, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate dalla legge, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.
Non può essere dichiarata la morte presunta se non sono trascorsi nove anni al raggiungimento della maggiore età dell’assente.
La sentenza viene pronunciata, dunque, in presenza di due presupposti:
– l’allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio o dall’ultima residenza;
– l’assenza di notizie per un periodo di dieci anni.
La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza.
La morte si presume avvenuta alla mezzanotte del giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente. La dichiarazione di morte presunta può essere dichiarata:
– quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;
– quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
– quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.
La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte della persona fisica, sia dal punto di vista patrimoniale sia personale.
Si apre la successione (v. Apertura della successione) e si stabilizzano gli effetti già temporaneamente prodottisi, per via di una precedente dichiarazione di assenza, in capo agli eredi, ai terzi e ai debitori.
Chi era già in possesso temporaneo dei beni potrà disporne liberamente, i debitori saranno liberati definitivamente dalle loro obbligazioni e il coniuge sarà libero di contrarre un nuovo matrimonio.
Gli effetti della morte presunta cessano per effetto di sentenza resa dal Tribunale nel caso in cui la persona dichiarata in morte presunta ritorni oppure genericamente si dimostri che è ancora in vita.
La persona ricomparsa avrà diritto a essere reintegrata nella situazione giuridica precedente alla dichiarazione di morte presunta.
Dal punto di vista patrimoniale egli potrà recuperare i beni e conseguire il prezzo di quelli eventualmente venduti e avrà nuovamente il diritto di pretendere le obbligazioni considerate estinte.
Dal punto di vista personale egli riacquisterà lo status di coniuge e l’eventuale matrimonio contratto dall’altro coniuge sarà dichiarato nullo, salvo gli effetti del matrimonio putativo.
In conclusione
La morte presunta è equiparabile, quanto agli effetti, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista patrimoniale, alla morte naturale e determina l’apertura della successione del soggetto presunto morto.