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Morte

Riferimenti normativi

Articoli 4, 48 e ss. del Codice Civile

 

La morte di una persona è il fenomeno naturale a seguito del quale si estingue la sua capacità giuridica ed i diritti ad essa inerenti (diritti personali), ma non i diritti patrimoniali che devono essere trasmessi ad altri soggetti.

 

Con la morte si determina l’apertura della successione (v. Apertura della successione).

Fenomeni assimilabili:

La morte presunta è dichiarata con sentenza del giudice quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente.

La morte presunta determina una vera e propria apertura della successione mortis causa, dato che, quanto ad effetti è equiparata alla morte naturale.

E’ necessaria la formazione dell’inventario dei beni del morto presunto.

Trattasi di una presunzione operata dalla legge laddove sia impossibile risalita a quale tra più soggetti sia per primo venuto a mancare.

L’assenza è dichiarata, con sentenza del giudice, qualora siano trascorsi almeno due anni dall’ultima notizia del soggetto.

In tal caso il tribunale può ordinare l’apertura del testamento, laddove esistente, e coloro che sarebbero eredi legittimi o testamentari se l’assente fosse morto possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.

L’immissione nel possesso deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario, al fine di tutelare l’assente in caso di ritorno.

Gli immessi nel possesso non possono vendere i beni se non per necessità o utilità evidente e su autorizzazione del tribunale.

La scomparsa di una persona fisica determina uno stato di incertezza circa la sua esistenza.

In tal caso sorge, da un lato, l’esigenza di tutelare gli interessi dello scomparso, dei suoi eventuali eredi e di eventuali terzi che abbiano rapporti patrimoniali con lui.

Dall’altro, sussiste un interesse pubblico volto ad evitare che l’incertezza sull’esistenza di una persona turbi la gestione o la circolazione dei suoi beni.

Viene nominato un curatore per la conservazione dei beni, ma non si apre la successione perché è ben possibile che lo scomparso ritorni.

 

A seguito della morte del soggetto si pongono due questioni di carattere pratico e giuridico:

  • di carattere pratico:

La morte, innanzitutto, serve ad individuare il momento spaziale e temporale dell’apertura della successione. La successione si apre nel giorno e nel luogo della morte.

Esempio:

Tizio residente a Roma, muore a Milano il 15 marzo 2019.

La successione si apre a Milano il 15 Marzo 2019.

Occorre soddisfare, inoltre, l’esigenza concreta di individuare il titolare di un patrimonio (v. Patrimonio e Patrimonio ereditario) rimasto senza, ovvero “vacante”.

Il patrimonio del defunto deve trovare una destinazione.

 

Ciò assume rilievo dal punto di vista pratico:

  • per non disperdere i beni e dilapidare ricchezze;
  • laddove il patrimonio contenga beni produttivi, garantirne la prosecuzione dell’attività con continuità al fine di mantenere lo standard di produttività;
  • per motivi di carattere fiscale e operativo (pagamento delle tasse e gestione di beni mobili e immobili).

 

 

  • di carattere giuridico

    All’apertura della successione nasce l’esigenza di individuale il compendio ereditario.

    E’ necessario indagare la composizione dei rapporti patrimoniali del defunto al fine di capire cosa cade in successione.

    Il patrimonio del defunto (v. Diritti trasmissibili a causa di morte) consta, infatti, di diversi rapporti giuridici che si classificano in:

    • DIRITTI TRASMISSIBILI:
    • tutti i diritti di carattere patrimoniale;
    • i rapporti giuridici attivi e passivi (crediti e debiti);
    • diritto di proprietà ed altri diritti reali che non si estinguono alla morte del titolare (diritto di servitù)
    • contratti in corso di esecuzione che non abbiano carattere personale;
    • diritto di accettare l’eredità;
    • diritto patrimoniale di autore;
    • rapporti con il fisco.
    • DIRITTI INTRASMISSIBILI:
    • diritti personalissimi (diritto al nome, diritto alla libertà, diritto alla riservatezza ecc..)
      • diritti di usufrutto, uso e abitazione;
      • rapporti e stati familiari (status di coniuge, di padre, di figlio ecc..)
      • obbligo di mantenimento e di alimenti;
      • rapporti di diritto pubblico (obbligo di pagamento di sanzioni, multe, ammende…)
      • licenze di commercio;
      • contratti di mandato e di agenza;
      • diritto morale di autore.

       

      IN CONCLUSIONE:

      I diritti trasmissibili cadono in successione e valgono a formare il compendio ereditario, avendo un valore patrimoniale economicamente valutabile e giuridicamente trasmissibile.

      I diritti intrasmissibili sono, invece, quelli che per la loro natura (strettamente personale o non economicamente valutabile) non sono suscettibili di trasmissione mortis causa.

      Pertanto si estinguono con la morte del titolare.

      Esempio:

      Tizio non può lasciare in eredità il nome “Tizio”, come non può lasciare in eredità la qualità di “padre”, perché non sono diritti trasmissibili mortis causa.

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