Riferimenti normativi
Articoli 1173 e ss. del Codice Civile
L’obbligazione è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s’impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell’ordinamento giuridico
La legge non fornisce una definizione delle obbligazioni.
Elementi dell’obbligazione sono: i soggetti (debitore e creditore); la prestazione (ovvero il comportamento del debitore; essa deve sempre essere possibile, lecita, determinata o determinabile e deve avere carattere patrimoniale, cioè si deve poter quantificare in denaro); il vincolo giuridico, cioè l’obbligo del debitore ed il diritto del creditore.
Le obbligazioni si distinguono dai diritti reali (v. Diritti reali). Il diritto reale è un diritto su una cosa (dal latino “res”), mentre l’obbligazione è il diritto che una persona ha verso un’altra persona. Ancora, il diritto reale è un diritto assoluto, perché si esercita nei confronti di chiunque, mentre l’obbligazione è un diritto relativo, perché viene esercitato solo verso il debitore.
Quanto alle fonti dell’obbligazione, esse derivano da contratto (v. Contratto), da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Il fatto illecito è qualunque atto doloso (cioè intenzionale) o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto. La responsabilità può essere diretta od indiretta.
E’ diretta quando è attribuita a chi ha compiuto il fatto illecito, il quale, quindi, è tenuto al risarcimento del danno.
E’ indiretta invece quando la responsabilità è attribuita a ci, pur non avendo compiuto il fatto, e non volendolo, deve rispondere delle conseguenze, perché rientrano nella sfera delle sue responsabilità.
L’obbligazione puo’ essere semplice (quando vi è un solo creditore ed un solo debitore) o multipla (quando vi sono un debitore e più creditori o viceversa);
Essa può essere civile (se ci si può rivolgere al giudice per il caso di inadempimento) o naturale (v. Obbligazioni naturali, se non ci si può rivolgere al giudice per l’inadempimento);
pecuniaria (se l’oggetto della prestazione è una somma di denaro); divisibile (se l’oggetto può essere scomposto, per esempio un sacco di grano) o indivisibile (se l’oggetto non può essere scomposto, per esempio un animale).
L’obbligazione può, inoltre, essere determinata (se l’oggetto è determinato nella sua individualità) o indeterminata (se l’oggetto è indicato solo nel genere).
Essa infine può essere cumulativa (se la prestazione è costituita da più oggetti ed il debitore li deve consegnare tutti, per liberarsi dell’impegno assunto); alternativa (se la prestazione è costituita da più oggetti ed il debitore si libera restituendone solo uno a sua scelta) o facoltativa (il debitore ha facoltà di liberarsi dall’obbligazione, rendendo una obbligazione diversa).
La trasmissione delle obbligazioni è il passaggio dell’obbligazione da un soggetto ad un altro. Può essere trasmesso sia il debito che il credito. La trasmissione del credito avviene nei seguenti modi:
– Pagamento per surrogazione: avviene quando un estraneo al rapporto si sostituisce al creditore nei diritti verso il debitore, avendo anticipato e pagato lui stesso
– Cessione del credito (v. Cessione del Credito): avviene quando il creditore trasferisce il proprio credito a qualcun altro (di solito ad una banca) senza che sia necessario il consenso del debitore. Con il credito si trasferiscono pure i privilegi e tutte le eventuali garanzie
La trasmissione del debito avviene in questi modi:
– delegazione (v. Delegazione) avviene quando il debitore avverte il suo creditore che a pagare verrà qualcun altro (ad esempio chi importa dall’estero una merce, avvisa il venditore che pagherà una banca e non lui)
– espromissione (v. Espromissione) avviene quando un estraneo al rapporto si prende, di sua spontanea volontà, l’impegno di pagare un determinato debito (il padre paga un debito del figlio liberamente, senza che nessuno lo costringa a farlo)
– accollo (v. Accollo): anche qui c’è l’intervento di un estraneo, ma non più spontaneamente; nell’accollo c’è un vero e proprio accordo fra il debitore ed un terzo, per cui quest’ultimo estraneo si obbliga a pagare il debito (se, per esempio, ho un debito con una banca, perché ho ricevuto un mutuo e per tale motivo la banca mi ha ipotecato l’appartamento, un estraneo al quale vendo l’immobile si può assumere l’obbligo di pagare il debito ipotecario, detraendo ovviamente l’importo dal prezzo)
L’adempimento dell’obbligazione è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore ed è il modo normale di estinzione di un’obbligazione. Il pagamento deve essere fatto dal debitore al creditore, in modo completo, alla scadenza concordata ed infine nel luogo stabilito dall’accordo delle parti o dagli usi locali. In mancanza di accordi o di usi particolari, se la prestazione riguarda una determinata cosa, l’adempimento va fatto nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento in cui era nata l’obbligazione. Se si tratta di una somma di denaro, e sempre che non vi siano accordi fra le parti, il pagamento va fatto al domicilio del creditore ed in ogni altro caso al domicilio del debitore.
L’inadempimento dell’obbligazione avviene quando il debitore non adempie esattamente la prestazione dovuta. Ciò può avvenire per colpa del debitore stesso o per fatti a lui non imputabili.
Quando il debitore è in colpa, il creditore lo può costringere rivolgendosi al giudice (tale modo di agire si chiama tecnicamente: “adempimento coattivo” oppure “esecuzione in forma specifica”).
Se non si può ricorrere a questa procedura, il creditore, allora, chiederà il risarcimento del danno.
Il danno è convenzionale, se era stato previsto dagli stessi interessati (ad esempio con la caparra); legale, se il creditore può pretendere gli interessi legali, perché non ci sono stati accordi in tal senso fra le parti; giudiziale, se viene stabilito da un giudice.
Il debitore non è in colpa nei casi di:
– forza maggiore, causata da fatti umani (ad esempio una espropriazione forzata)
– caso fortuito, che è un fatto causato dalla natura (ad esempio un terremoto)
L’adempimento può avvenire in ritardo. Il ritardo può essere causato sia dal debitore e sia dal creditore. La colpa del debitore si chiama “mora del debitore”, e la colpa del creditore si chiama “mora del creditore”.
La mora del debitore avviene solamente quando il debito è certo, liquido ed esigibile, quando cioè è scaduto. Inoltre, il creditore deve inviare al debitore una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, che si chiama: “costituzione in mora”.
Con tale lettera viene intimato l’immediato pagamento entro brevissimo tempo (di solito cinque giorni lavorativi), trascorso inutilmente il quale, il creditore sarà ritenuto libero di avviare le azioni legali del caso, che riterrà più opportune, per il recupero del proprio avere.
La mora del creditore avviene quando il creditore, senza apparente motivo, rifiuta il pagamento offertogli, o non fa quanto è necessario per consentire al debitore di adempiere l’obbligazione.
Dal momento del rifiuto, il creditore è in mora e deve, quindi, pagare i danni e le eventuali spese.
Chiaramente il debitore deve offrire la sua prestazione per mezzo di un ufficiale giudiziario e deve poi depositare l’oggetto in un luogo fissato dal giudice.
Se si tratta di immobili, le chiavi ed i documenti verranno consegnati ad una persona nominata dal magistrato.
I modi di estinzione dell’obbligazione oltre all’adempimento, che è il modo normale sono la novazione (quando le parti estinguono l’obbligazione, sostituendola con un’altra); la remissione (quando il creditore rinuncia al proprio credito, e ciò può avvenire in forma scritta, oppure tacitamente, se si ricava dal comportamento del creditore); la compensazione (consiste nell’estinzione di due debiti, per quantità corrispondenti, che due persone hanno fra di loro reciprocamente); la confusione (è l’estinzione dell’obbligazione per il riunirsi della qualità di creditore e di debitore nella stessa persona; i casi più frequenti si verificano nell’eredità: se ho un debito con il “De Cuius” e questo nel testamento lo cancella a mio favore, significa che si è operata di fatto la “confusione” di legge. Il termine “confusione” significa, quindi, in tale contesto, “unione di due qualità in un medesimo individuo”); prescrizione (avviene quando il creditore non esercita il suo diritto per il tempo che la legge gli consente); Impossibilità sopravvenuta (avviene quando si verifica un evento, del quale il debitore non ha alcuna colpa, che rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione (per esempio: ho l’obbligo di consegnarti l’appartamento che mi hai acquistato, ma non sono in grado di farlo, perché un terremoto imprevisto ha distrutto il palazzo)
Quanto alla garanzia delle obbligazioni, la legge sancisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Quando ci sono più creditori (ad esempio in un fallimento), tutti devono essere trattati allo stesso modo e la legge non ammette alcun tipo di favoritismo in danno degli altri (si usa dire, tecnicamente: “par condicio” dei creditori).
Il creditore si assicura l’adempimento con l’azione surrogatoria (v. Azione surrogatoria) – con l’azione revocatoria (v. azione revocatoria) – con i privilegi (v. Privilegi) – con il pegno (v. Pegno) – con l’ipoteca (v. Ipoteca).