Riferimenti normativi
Articoli 2447 bis e ss. del Codice Civile
Le s.p.a. hanno la possibilità di costituire uno o più patrimoni, destinati in via esclusiva a uno specifico affare.
La società può individuare beni, o una parte del patrimonio societario, che per effetto della destinazione cessa di costituire garanzia generica dei creditori sociali (v. Responsabiltà generica), ma diviene garanzia dei soli creditori delle obbligazioni poste in essere per intraprendere e per realizzare l’affare.
Con la predisposizione di un patrimonio per lo specifico affare la società resta unica, ma si ha una limitazione delle responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dello specifico affare cui è dedicata la parte separata di patrimonio.
Per quanto poi attiene la disciplina dei patrimoni destinati, per le obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare risponderà solamente il patrimonio destinato a tal fine.
Il patrimonio destinato allo specifico affare e i relativi proventi non rispondono delle generiche obbligazioni della società;
I patrimoni destinati allo specifico affare non possono essere costituiti, inoltre, per un valore che complessivamente (cioè, sommando i vari patrimoni dedicati) non può essere superiore al 10% del patrimonio netto societario;
Gli atti che vengono compiuti in relazione allo specifico affare devono fare espresso riferimento al vincolo di destinazione, pena la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni che ne conseguono;
Nel momento in cui si realizza o è divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato il patrimonio, nonché in caso di fallimento della società, gli amministratori hanno il compito di redigere un rendiconto finale da depositarsi nel Registro delle Imprese.