Riferimenti normativi
L.n. 590/1965
L.n. 817/1971
L.n. 203/1982
La prelazione agraria si applica in caso di trasferimento a titolo oneroso di terreni o fondi rustici su cui ci sia un contratto agrario a favore di un coltivatore diretto (affitto, mezzadria, ecc.), questo soggetto ha diritto di prelazione.
La giustificazione è quella di tutelare l’incremento dell’attività agricola e quindi favorire nell’acquisto coloro che sono:
- affittuari coltivatori diretti;
- Proprietari coltivatori diretti confinanti.
Si vuole ampliare l’ambito di produttività dell’attività agricola, incentivando la riunione nella stessa persona di coltivatore e proprietario del fondo.
Il diritto di prelazione spetta anche al confinante coltivatore diretto.
Sono due diritti di prelazione diversi, uno per l’affittuario del fondo che si vende e l’altro per il proprietario del fondo confinante che sia coltivatore diretto.