(v. Eredità – Accettazione)
Riferimenti normativi
Articolo 480 del Codice Civile
L’eredità si acquisti con l’accettazione. Con la morte del de cuius (v. De cuius) ha luogo la cosiddetta vocazione (v. Vocazione) che attribuisce al delato (v. Delato) vari poteri e il diritto di accettare l’eredità.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine ordinario di dieci anni dall’apertura della successione.
L’acquisto della eredità, non è, quindi automatico, ma il delato resta libero di esercitare o meno il diritto di accettare l’eredità e dunque di manifestare o meno la propria volontà di acquisire la qualità di erede.
Questa possibilità di scelta non può protrarsi ad oltranza ma, come tutti i diritti disponibili, il mancato esercizio per un certo periodo di tempo ne determina l’estinzione per prescrizione. Nel caso di specie questo lasso di tempo è quello ordinario decennale e decorre dall’apertura della successione, con le eccezioni previste dalla legge.
La prescrizione non opera in relazione a quelle ipotesi tipiche in cui l’acquisto dell’eredità avviene non a seguito di una manifestazione di volontà, sia essa espressa o tacita, ma ope legis, ossia sulla base di meccanismi legali che ricollegano gli effetti dell’accettazione al verificarsi di specifiche fattispecie (v. Acquisto senza accettazione).
La legge individua il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione: il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.
La scelta di ancorare la decorrenza del termine alla fase iniziale del fenomeno successorio, ossia all’apertura risponde certamente all’esigenza di garantire una continuità nelle vicende dei rapporti giuridici.
La legge contempla due eccezioni alla regola generale: l’istituzione condizionale, nel qual caso il termine decorre dal verificarsi della condizione, e l’accertamento giudiziale della filiazione. In questo caso, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.
Il decorso del termine di prescrizione è il medesimo anche con riferimento alla posizione dei cosiddetti chiamati ulteriori (v. Chiamati ulteriori), ovvero quei soggetti che saranno chiamati ad accettare l’eredità solo in subordine ad altri delati, ma anche per loro il diritto ad accettare l’eredità inizia a prescriversi in ogni caso dall’apertura della successione, dunque, anche in assenza di una vera e propria vocazione nei loro confronti.
La legge, tuttavia, prevede un’eccezionale ipotesi di sospensione dalla prescrizione all’accettazione dell’eredità per i chiamati ulteriori qualora i precedenti chiamati dopo l’accettazione abbiano in qualche modo perduto l’acquisto ereditario (ad es. a seguito di una sentenza di annullamento del testamento). In questo caso il termine di prescrizione resterà sospeso per tutto il periodo intercorrente tra l’accettazione da parte dei precedenti chiamati e il venir meno del loro acquisto; riprenderà a decorrere dal momento in cui avranno effettivamente il potere di accettare l’eredità.