(v. anche Abitazione e uso del coniuge superstite)
Riferimenti normativi
Articoli 1021 e ss. del Codice Civile
Il diritto reale di uso è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui che consente al proprietario di un determinato bene di concedere ad un terzo soggetto (cd. usuario) il diritto di servirsi e utilizzare il bene; se si tratta di un bene che produce frutti, questi possono essere raccolti dall’usuario, sebbene limitatamente a quanto necessario per soddisfare i bisogni dello stesso e della sua famiglia.
La caratteristica del diritto di uso, al pari dell’usufrutto e dell’abitazione, è quella di provocare una separazione tra la titolarità del bene, che resta in capo al concedente, e le facoltà che ne derivano, quali il godimento, l’utilizzazione e la gestione, che passano in capo al beneficiario.
Il diritto d’uso si contraddistingue dalle altre forme di godimento perché prevede una forte connessione con il bene: da ciò deriva l’impossibilità per l’usuario di poter cedere a sua volta il godimento, ad esempio stipulando un contratto di locazione con un altro soggetto o dare l’immobile in ipoteca.
L’uso differisce dall’usufrutto da un lato per la limitata misura della facoltà di godimento che attribuisce sulla cosa (l’usuario può servirsene, e fare propri i frutti, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre al proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura);
dall’altro, per le specifiche modalità del godimento consentito all’usuario, il quale può godere della cosa solo in modo diretto (non può cederla o darla in locazione) e fa propri solo i frutti naturali, ma non anche quelli civili.
Altra caratteristica del diritto d’uso è che questo ha una durata naturalmente limitata nel tempo, individuata in base al titolo, cioè in base al negozio che produce il trasferimento. Se non c’è determinazione di durata, trova applicazione la norma compatibile dettata in materia di usufrutto, secondo cui, in ogni caso, il diritto di godimento non può essere disposto per un periodo superiore a quello della vita del concedente: ne consegue che una delle cause di estinzione del diritto d’uso è, appunto, la morte del proprietario.
Quanto ai modi di costituzione, la legge opera un rinvio alle norme in tema di usufrutto: se ne ricava che il diritto d’uso, oltre che per legge, può essere concesso in forza di un contratto, sia esso gratuito (come una donazione) che dietro pagamento (come una vendita), oltre che per successione (e quindi per testamento), per usucapione, o infine per sentenza del giudice che dispone l’obbligo di costituire il diritto.
La legge prevede che il diritto d’uso può essere costituito in favore di persone fisiche, enti, associazioni o società. Nel caso di trasferimento del godimento del bene a persone giuridiche, le facoltà di uso che derivano dal titolo non si estendono alla possibilità di trarre frutti dal bene, dal momento che viene a mancare la condizione richiesta dalla legge (la presenza di bisogni personali o familiari), che ne legittima l’impiego.
Allo stesso modo, è possibile istituire il diritto in favore di più persone contemporaneamente. Se il proprietario non specifica le porzioni del diritto, ciascun beneficiario vi partecipa per quote uguali e indivise: in questo caso, ciascun compartecipe ha il diritto di disporre dell’intero bene, nel rispetto dell’utilizzo che ne viene fatto dagli altri.
Tuttavia, è sempre possibile chiedere la divisione del godimento, salvo che il bene sia indivisibile: in questo caso, è possibile che il giudice assegni il godimento ad uno solo dei partecipi, che viene però obbligato a corrispondere agli altri un canone di ammontare pari al valore dell’uso che ad essi sarebbe spettato.
Possono formare oggetto di uso soltanto beni che possano essere utilizzati e goduti direttamente dal beneficiario, mentre non è importante che questi producano frutti: si è già detto che, rispetto ai frutti, esiste un limite di legge rispetto al loro utilizzo da parte dell’usuario.
L’uso può essere concesso anche con riferimento ad altri diritti di godimento: pertanto, l’usuario può, ad esempio, trasferire l’uso del bene di cui gode nei confronti di un terzo. Allo stesso modo è possibile fare con riferimento ai diritti di enfiteusi e superficie.
Tuttavia, l’uso di un determinato diritto è possibile solo con riferimento a quei beni che possono garantire al beneficiario una possibilità di utilizzazione; oppure, se lo scopo del negozio attributivo era quello di attribuire all’usuario la possibilità di godere dei frutti, possono essere dati in uso diritti che consentono una produzione di frutti idonea a soddisfare i bisogni personali o della famiglia dell’usuario.
Quanto ai diritti e gli obblighi delle parti, si evidenzia che il titolare del diritto d’uso ha gli stessi diritti dell’usufruttuario.
Pertanto l’usuario ha il diritto di acquisire il possesso dell’immobile, posizione che può essere garantita contro eventuali usurpazioni grazie alle azioni petitorie e possessorie previste dalla legge. Inoltre, l’usuario può usare direttamente l’immobile, potendovi apportare migliorie e addizioni, e cioè intervenendo per riparare eventuali danni o installando elementi aggiuntivi che accrescono il valore, la comodità e l’utilizzabilità del bene.
Quindi, l’usuario può utilizzare la cosa nella sua interezza, anche al fine di esercitare attività che possano realizzare il suo interesse.
La facoltà di utilizzo del bene e di raccolta dei frutti è sottoposta alla condizione che l’usuario e i suoi familiari rispettino la destinazione economica dell’immobile; inoltre, non è possibile lo sfruttamento economico del bene: in altri termini, il beneficiario dell’uso non ha la possibilità di commercializzare i frutti o mettere a disposizione di terzi il bene al fine di ritrarne un guadagno economico o altra utilità equivalente.
Ciò si spiega anche in relazione alla disciplina dei frutti.
Questi possono essere percepiti solo in relazione ai bisogni personali e familiari; tuttavia, l’acquisto della proprietà dei frutti provenienti dal bene su cui è esercitato l’uso è ammesso solo per i cd. frutti naturali, e cioè di quelli che derivano direttamente dal bene; viceversa, non è ammesso l’acquisto dei cd. frutti civili, cioè quelli che possono derivare dalla cessione in godimento a terzi, che è strutturalmente incompatibile con il diritto d’uso.
Dal punto di vista degli obblighi dell’usuario, questo deve compiere tutti gli atti di custodia, amministrazione e riparazione del bene, che dovrebbe essere restituito così come acquistato al concedente, salvo il logoramento dovuto al normale utilizzo dello stesso: in caso di danni, è tenuto a pagare al proprietario il risarcimento corrispondente alla perdita di valore del bene. La legge dispone che l’usuario deve usare la cd. diligenza del buon padre di famiglia.
Al momento dell’acquisto del godimento, l’usuario è obbligato a prestare una cauzione, a meno che il concedente non la pretenda nel contratto; inoltre, deve fare l’inventario dei mobili presenti e descrivere lo stato degli immobili.
Le spese della gestione del bene sono a carico dell’usuario. Nel corso dell’esercizio del diritto, questi ha l’obbligo di conservare il bene e usarlo secondo la destinazione del proprietario, sostenendo i costi delle riparazioni di ordinaria amministrazione e, soprattutto, non può costituire cessioni o locazioni sul bene, dal momento che il diritto è limitato e diretto alla persona del beneficiario ed alla sua famiglia, salvo deroga prevista nel titolo.
Per quanto riguarda gli obblighi del proprietario, è possibile rinviare genericamente alla disciplina degli obblighi del nudo proprietario: in sintesi, questi deve evitare ogni turbamento nel diritto di godimento esercitato dall’usuario per tutta la durata dell’uso, sostiene le imposte e i pesi che normalmente gravano sul bene (salva la ripartizione di quota di queste con il beneficiario) e sopporta le spese di straordinaria amministrazione, richieste da interventi di manutenzione di una certa entità, come, ad esempio, le riparazioni dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il ripristino di tetti, solai, scale, e così via.
Qualora il proprietario rifiuti di eseguire questi interventi, l’usuario può eseguirli a proprie spese, potendo poi pretendere il rimborso alla scadenza del rapporto: a garanzia del pagamento di queste somme, è previsto un diritto di ritenzione dell’immobile riparato, che può essere restituito solo dopo il rimborso delle spese.
Anche in materia di cause di estinzione del diritto d’uso, la legge rinvia alle norme previste in tema di usufrutto.
Nel momento della cessazione del diritto d’uso, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il bene, normalmente nelle stesse condizioni in cui si trovava nel momento in cui ne è entrato in possesso. Tuttavia, se ha realizzato dei manufatti sull’immobile, ha il diritto di poterli trattenere; se, tuttavia, questi non sono trasferibili o se la loro rimozione potrebbe causare danni al bene, il titolare ha il dovere di corrispondere un indennizzo relativamente alle spese effettuate dall’usuario per la loro costruzione.
Tuttavia, in presenza di danni rilevanti e in ogni caso in cui il bene non venga restituito nelle stesse condizioni in cui si trovata prima che fosse costituito il diritto, il beneficiario è tenuto a pagare la differenza di valore corrispondente, a titolo di risarcimento del danno.
Non si considerano danni i peggioramenti nello stato del bene dovuti all’utilizzo cui normalmente potrebbe essere destinato: ad esempio, non può essere addebitato all’usuario, l’usura degli infissi dell’immobile dovuti alle condizioni atmosferiche, né, allo stesso modo, il beneficiario può essere chiamato a rispondere delle eventuali spese necessarie a ripristinare lo stato di un bene soggetto a naturale decadimento dovuto al tempo.
Giurisprudenza
Il diritto di uso, in quanto diritto reale, si uniforma al principio di tipicità vigente nel nostro ordinamento; esso postula per l’usuario il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia, sì da poter ricavare dal bene, nel suo concreto esercizio, ogni utilità ricavabile; se ne deve perciò escludere la ricorrenza laddove il godimento della res sia stato dalle parti stabilito con riferimento solo ad alcune delle possibili utilità ricavabili. In tale ultima ipotesi, si ha la natura meramente personale del godimento del bene oggetto del rapporto negoziale.