Riferimenti normativi
Articoli 1021 e seguenti del Codice civile.
Definizione
L’abitazione è il diritto per cui il titolare può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1022 del codice civile).
Trattandosi di un diritto teso a soddisfare gli interessi del titolare e dei suoi familiari, è preliminarmente opportuno chiarire quale sia la nozione di famiglia (v. Famiglia) rilevante per l’esercizio dello stesso.
In tale nozione vanno ricompresi anche i coniugi, gli uniti civilmente, i figli, anche quelli nati dopo che è cominciato il diritto, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio, ed anche i figli adottivi, i figli riconosciuti e gli affiliati, anche se l’adozione, il riconoscimento o l’affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono, infine, le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Quanto all’oggetto, il diritto di abitazione può fare riferimento unicamente a un immobile che presenti requisiti di abitabilità, ossia idoneo a fornire un alloggio.
Inoltre, esso va esteso a tutto ciò che concorre a integrare la casa che ne è oggetto sotto forma di accessorio o pertinenza (terrazzo, balcone, giardino, ecc), essendo l’abitazione costituita non solto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenti accessori o pertinenze; il diritto di abitazione si estende anche alle accessioni.
L’abitazione, dunque, è quel luogo, cioè la casa, che ha lo scopo di dare alloggio e comprende anche i relativi accessori, pertinenze e accessioni. Il diritto di abitazione comprende tutto ciò che è parte integrante della casa.
L’abitazione è un diritto di natura strettamente personale, spettando la titolarità e il godimento dell’immobile che ne costituisce l’oggetto spettano unicamente al titolare e alla sua famiglia, che potranno alloggiarvi limitatamente ai propri bisogni.
Il diritto di abitazione spetta solo a persone fisiche, escludendo quindi le persone giuridiche, in ragione dei particolari bisogni abitativi che l’istituto tende a soddisfare.
In quanto diritto personalissimo, l’abitazione non si può cedere o dare in locazione.
Il titolare ha il diritto di abitare l’immobile per la porzione necessaria ai suoi bisogni e, se occupa tutta la casa, è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
L’immobile su cui grava un diritto di abitazione può essere pignorato (v. Pignoramento).
Il pignoramento non può, tuttavia, estendersi al diritto di abitazione. Quest’ultimo, infatti, è impignorabile.
Il titolare del diritto d’abitazione ha gli stessi doveri dell’usufruttuario (v. Usufrutto) che deve rispettare la destinazione dell’immobile.
Si deve servire dello stesso al fine di abitarci, non può utilizzare il bene per soddisfare esigenze diverse rispetto a quelle abitative.
Gli obblighi del titolare del diritto di abitazione sono:
- Rispettare la destinazione economica del bene.
- Utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia quando si serve del bene.
- Restituire l’immobile al proprietario nello stesso stato nel quale si trovava quando l’ha ricevuto.
- Non cedere o dare in locazione l’immobile.
- Provvedere alle riparazioni ordinarie.
- Provvedere al pagamento delle tasse sull’immobile.
II titolare del diritto di abitazione, inoltre, prima del suo esercizio, deve prestare una cauzione, a meno che non sia stato dispensato dal proprietario o dal contratto.
Se non presta idonea garanzia non può entrare nell’immobile.
Oltre a questo, infine, deve redigere l’inventario dei beni mobili presenti nell’appartamento oggetto del diritto di abitazione e descrivere lo stato nel quale si trovano gli immobili sostenendo le relative spese.
Se non c’è l’inventario il proprietario può adire vie legali.
Il diritto d’abitazione può essere costituito mediante testamento (v. Testamento), usucapione (v. Usucapione) o contratto (v. Contratto) per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata.
Il diritto di abitazione si estingue per:
- morte del titolare
- rinuncia del titolare
- scadenza del termine previsto dall’atto con il quale è stato costituito
- perimento del bene
- prescrizione
- consolidamento (quando si riuniscono in capo alla stessa persona sia il diritto di abitazione che il diritto di proprietà).
ESEMPIO
Paolo costituisce e cede mediante testamento il diritto di abitazione sulla propria casa di Roma in favore di Andrea, il quale potrà abitarla e goderne limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Non potrà, tuttavia, godere dei frutti, né trarne altre utilità, essendo queste prerogative del più ampio diritto di usufrutto.
IN CONCLUSIONE
Il diritto di abitazione consente al suo titolare di abitare una casa, che appartiene a un terzo, per il bisogno suo e della sua famiglia.
Egli può estendere il diritto anche al suo coniuge ed ai figli o a qualsiasi altro stabile convivente, anche se questi soggetti non sono titolari del diritto di abitazione.
L’abitazione consente di utilizzare un’abitazione come alloggio, nei limiti dei bisogni del titolare e della sua famiglia: è vietato l’utilizzo della casa in modo diverso dall’abitazione.
Non può modificare la destinazione dello stesso, ad esempio facendone luogo di cerimonie ed eventi.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha statuito che il diritto di abitazione ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata.
Per approfondimenti
Abitazione e Uso del coniuge superstite