Riferimenti normativi
Articolo 540 comma 2 del Codice Civile
Inquadramento
La legge prevede che al coniuge superstite, anche quando questi concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (v. Residenza familiare) e di uso sui mobili che la corredano.
Il fondamento dell’istituto è da rinvenire nella volontà del legislatore di tutelare le abitudini di vita del coniuge rimasto in vita ed evitargli l’ulteriore danno, psicologico e morale, che potrebbe derivare dal dover abbandonare l’alloggio abituale.
La fattispecie in commento rappresenta l’unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione.
I diritti spettano al coniuge superstite a prescindere dall’acquisizione della qualità di erede ed anche dopo che, successivamente all’apertura della successione, il medesimo abbia cambiato residenza (essendo comunque i diritti ex art. 540, 2 c.c. già maturati).
Al coniuge del “de cuius” spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano sia in caso di successione legittima (v. Successione legittima) che testamentaria (v. Successione Testamentaria).
Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario (v. Asse ereditario) per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi.
Il valore del diritto di abitazione può essere calcolato avvalendosi dei criteri utilizzati per determinare il valore dell’usufrutto (v. Usufrutto).
Il coniuge superstite può essere tacitato dal testatore dei diritti di uso e di abitazione mediante un’altra attribuzione in luogo dei medesimi.
In caso di separazione personale dei coniugi (v. Separazione personale dei coniugi) e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare al momento dell’apertura della successione fa venir meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto reale di abitazione al coniuge superstite.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), può avere ad oggetto soltanto l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare.
I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, inoltre, spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona.
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano riservati al coniuge si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del “relictum” (e del “donatum”, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.
I diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite, infine, secondo la Cassazione, riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.
Esempio:
Paolo muore lasciando a sé superstite la moglie Clara e i due figli Mario e Luigi.
Clara rinuncia all’eredità ma acquista in ogni caso i diritti di abitazione e di uso sulla residenza familiare, la villa in Taormina.
Per approfondimenti
Abitazione e uso del coniuge superstite e nuove nozze.
In conclusione:
I diritti di abitazione della casa familiare e dei mobili che la corredano rappresentano una particolare tipologia di diritti che spettano automaticamente al coniuge superstite in caso di morte dell’altro.