Riferimenti normativi
Articoli 177 e ss. del Codice Civile
La legge annovera tra i beni della comunione legale tra i coniugi o parti dell’unione civile o conviventi di fatto anche le aziende coniugali.
In tale ambito si possono distinguere tre diverse fattispecie:
1) Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
Nel caso di aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio si ha l’impresa coniugale su azienda coniugale.
Con tale formula si suole individuare un’azienda comune tra i due coniugi, che debbono pertanto considerarsi entrambi imprenditori e “gestori” del bene.
Pertanto, l’azienda costituita dopo il matrimonio, o meglio, dopo che si è instaurata la comunione dei beni, costituisce oggetto di comunione legale.
Per questa fattispecie trova applicazione la disciplina della comunione legale. L’amministrazione e la rappresentanza legale spettano ai coniugi in maniera disgiunta per gli atti di orinaria amministrazione, e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione. In caso di dissenso, ci si potrà rivolgere al giudice.
I creditori potranno soddisfarsi su tutti i beni della stessa. Tuttavia, agiranno alla pari con gli altri creditori della comunione, senza alcun diritto di preferenza sui beni dell’azienda.
La responsabilità dei coniugi è da considerarsi come sussidiaria e parziaria. Dunque, i creditori possono agire in maniera sussidiaria anche sul patrimonio personale di ogni socio, ma solo nella misura della metà del credito, e nel caso in cui i beni della comunione non sono ritenuti sufficienti per poter soddisfare i debiti.
2) Aziende che appartenevano a uno dei coniugi prima al matrimonio, ma successivamente gestite da entrambi
Le aziende costituite prima del matrimonio da un solo coniuge, parte l’unione civile o convivente di fatto, seguono una disciplina più complessa.
In questa ipotesi si ha impresa coniugale su azienda non coniugale.
La titolarità dell’azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva prima del matrimonio. Entrambi i coniugi sono imprenditori, tanto che utili e incrementi verranno acquisiti in comunione.
Dunque cadono in comunione legale immediata solo gli utili e gli incrementi, mentre gli altri beni aziendali conservano la natura di beni personali.
Sebbene la legge disciplini sono le fattispecie della costituzione di nuova azienda, la stessa disciplina si applica anche all’acquisto di aziende già esistenti.
Per questa forma di azienda coniugale non si applica la disciplina della comunione legale, ma quella delle società di fatto. La deroga principale è quella legata all’attrazione degli utili e degli incrementi, che finiranno all’interno del patrimonio coniugale.
Per quanto concerne l’amministrazione, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.
L’azienda coniugale rimarrà in ogni caso autonoma rispetto al patrimonio coniugale rimanente. I creditori dell’impresa non potranno dunque subire sull’azienda il concorso dei creditori personali dei coniugi.
3) Aziende gestite appartenenti alla titolarità di un solo coniuge
Rientrano nella fattispecie le aziende gestite da uno solo dei coniugi, delle parti dell’unione civile o dei conviventi di fatto, qualora tra essi sia vigente il regime della comunione dei beni.
In caso di aziende che appartengono a un solo coniuge, gestite da uno solo di essi, non si configura l’ipotesi dell’impresa coniugale. L’imprenditore è, infatti, solo e unicamente il coniuge titolare, che rimane gestore esclusivo dell’azienda stessa.
Esse, se costituite dopo il matrimonio, sono oggetto di comunione del residuo (v. Comunione de residuo).
Se costituite, invece, prima del matrimonio, la comunione del residuo concerne solo gli utili e gli incrementi.
L’azienda coniugale si differenzia dal patto di famiglia, ovvero il contratto con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote, a uno o più discendenti (v. Patto di famiglia).
Il concetto di azienda coniugale è evidentemente differente anche da quello di impresa familiare, ovvero quell’impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (v. Impresa familiare).