Riferimenti normativi
Articoli 167 e ss. del Codice Civile
La legge fornisce un’elencazione tassativa dei beni che possono costituire oggetto di fondo patrimoniale.
In particolare, si fa riferimento a “determinati beni” e precisamente ai beni immobili (v. Beni immobili), i mobili iscritti in pubblici registri (v. Beni mobili registrati) ed i titoli di credito (v. Titoli di credito).
La ragione di tale delimitazione dell’oggetto va rinvenuta nel fatto che soltanto i beni indicati, grazie al sistema di pubblicità (v. Pubblicità immobiliare e Trascrizione), hanno l’idoneità funzionale ad essere assoggettati al vincolo di destinazione tipico del fondo patrimoniale.
Non può essere, pertanto, oggetto di fondo patrimoniale l’azienda (v. Azienda), dal momento che nella stessa vi sono anche beni mobili per i quali non è possibile rendere pubblico il vincolo nei confronti di terzi.
Di conseguenza, i coniugi, costituendo in fondo patrimoniale le proprie aziende, potrebbero agevolmente sottrarle all’espropriazione.
Sono, invece, idoneo oggetto di fondo patrimoniale i singoli beni aziendali, quali ad esempio il capannone industriale.
Non può costituire oggetto di fondo patrimoniale, inoltre, l’eredità (v. Eredità) o la quota ereditaria (v. Quota ereditaria), mentre possono esservi inclusi i singoli beni ereditari (v. Bene ereditario) che rispondono alle caratteristiche di legge.
Possono essere costituiti in fondo patrimoniale, secondo l’opinione prevalente, l’usufrutto (v. Usufrutto), la superficie (v. Superficie), la nuda proprietà (v. Nuda proprietà), l’enfiteusi (v. Enfiteusi).
Quanto ai diritti di uso (v. Uso) e Abitazione (v. Abitazione), non è consentito ad un terzo, titolare del diritto di uso di abitazione, costituirlo in fondo patrimoniale a favore dei coniugi, stante la natura strettamente personale e l’inalienabilità di tali diritti.
Invece, è possibile che un terzo o uno dei coniugi, pieno ed esclusivo proprietario di un bene, costituisca per la prima volta il diritto di uso o di abitazione ed imprima sullo stesso il vincolo.
Non può essere assoggettato al vincolo in oggetto la servitù (v. Servitù), dato che essa non può essere goduta separatamente dal fondo, nè può essere ceduta autonomamente rispetto ad esso.
In caso di costituzione di fondo patrimoniale su tali diritti, il fondo patrimoniale si estende alla piena proprietà in caso di consolidamento.
Il fondo patrimoniale, inoltre, si estende per accessione (v. Accessione) anche al fabbricato edificato su suolo facente parte di fondo patrimoniale, determinandosi, pertanto un incremento dell’oggetto.
Come è espressamente previsto dalla legge può essere costituito in fondo patrimoniale qualsiasi titolo di credito (v. Titoli di credito).
Ugualmente possono essere assoggettate al medesimo vincolo le azioni (v. Azioni) ed, altresì, le quote di s.r.l. (v. Quote di s.r.l.), essendo queste ultime considerate beni mobili registrati.
Si esclude che possono formare oggetto di fondo patrimoniale i beni futuri (v. Beni futuri).
In primo luogo, perché la legge prevede espressamente che la donazione (il fondo patrimoniale è una liberalità non donativa; v. Atti gratuiti e Spirito di liberalità) non può comprendere che beni presenti del donante.
In secondo luogo, prevedendo la legge che il fondo patrimoniale possa essere costituito su beni determinati, intende riferirsi a beni attualmente esistenti.